REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE E AI NIDI D'INFANZIA

   

Comune di Pasian di Prato (Ente Capofila)
comune di basiliano
Co
mune di Campoformido
Comune di Martignacco
Comune di Moruzzo
 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE E AI NIDI D’INFANZIA PER L’INCENTIVAZIONE ALL’ADOZIONE DEI PANNOLINI LAVABILI
(come modificato dall’Assemblea dei Sindaci dei Comuni convenzionati in data 7.2.2013)

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l’erogazione del contributo economico spettante alle famiglie che provvedono all’acquisto di una dotazione minima di pannolini lavabili, da utilizzare in luogo dei pannolini tradizionali usa e getta, in base alla Convenzione sottoscritta dai Comuni in intestazione in data 4.5.2011.
Il regolamento disciplina altresì l’erogazione di contributi economici ai nidi d’infanzia che abbiano sostenuto spese per la conversione parziale o totale della gestione igienica dei bambini iscritti, all’uso dei pannolini lavabili.
La concessione di contributi ai nidi d’infanzia ha carattere eventuale, e potrà essere disposta dai singoli Comuni associati, all’atto dell’approvazione del bilancio di previsione, con oneri a valere sulla quota di finanziamento destinata dal singolo comune ai contributi previsti dalla Convenzione.
Il contributo economico è erogato dal Comune capofila in nome e per conto dei Comuni convenzionati.


ART. 2 – CONDIZIONI OGGETTIVE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE

Il contributo è concesso alle famiglie a fronte dell’avvenuto acquisto di una dotazione di almeno n. 10 pannolini lavabili.
La dotazione minima di cui al comma precedente è derogabile unicamente in relazione a bambini che abbiano compiuto, alla data della presentazione dell’istanza, due anni di età.

ART. 3 – AMMONTARE DEL CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE 

Il contributo riconosciuto è pari al 50% della spesa effettuata per l’acquisto della dotazione di cui all’articolo precedente, fino ad un massimo di € 150,00 a bambino.


ART. 4 – LIMITI PER L’OTTENIMENTO DEL BENEFICIO

E’ consentito inoltrare una sola domanda di contributo per anno finanziario.
La presentazione di ulteriori domande di contributo negli anni successivi alla prima presentazione è ammessa, fermo restando che il contributo massimo erogabile a bambino è fissato in € 150,00 complessivi.

La richiesta di concessione del beneficio può riguardare anche più acquisti non contestuali di più dotazioni, purché sia raggiunta la dotazione minima di cui all’art. 2. In tal caso l’utente presenta un’unica istanza.


ART. 5 – MODALITA’ DI ACQUISTO AMMESSE

L’acquisto della dotazione di pannolini lavabili può essere effettuata presso esercizi commerciali attivi sul territorio nazionale o dell’Unione europea, ovvero presso esercizi commerciali attivi su internet, purché gestiti da imprese aventi sede giuridica sul territorio nazionale o dell’Unione europea.


ART. 6 – DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE I REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DEL BENEFICIO DA PARTE DELLE FAMIGLIE

Al fine del riconoscimento del contributo, i richiedenti dovranno esibire la seguente documentazione:

1. Istanza di concessione del contributo contenente dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla residenza del bambino in uno dei comuni aderenti alla Convenzione di cui in intestazione, da redigere utilizzando la modulistica predisposta dal Comune gestore;

2. Documento contabile comprovante l’avvenuto acquisto della dotazione minima di pannolini lavabili.

Il documento contabile, di cui al comma precedente, può essere costituito delle seguenti attestazioni:

a. Scontrino fiscale, fattura o altro documento comprovante l’acquisto; 

b. Estratto conto della carta di credito;

c. Documentazione relativa al pagamento in contrassegno;

d. Attestazione contabile di bonifico bancario.

I predetti documenti devono contenere i dati identificativi dell’acquirente e del prodotto acquistato e specificazione dell’importo pagato per la dotazione, nonché la data di emissione, con riferimento temporale successiva all’entrata in vigore della Convenzione.

Qualora i dati di cui al comma precedente non siano menzionati direttamente sull’attestazione d’acquisto, i medesimi dati potranno essere annotati in calce o a tergo del documento, con dichiarazione del rivenditore opportunamente validata, firmata e timbrata dallo stesso.

L’Ufficio gestore può richiedere ulteriore documentazione ai fini dell’istruttoria diretta alla verifica dei requisiti per la concessione del contributo, nonché effettuare – nei limiti consentiti dalle normative vigenti – attività di verifica nei riguardi degli esercenti presso quali è avvenuto l’acquisto.


ART. 6 BIS - CONDIZIONI OGGETTIVE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO AI NIDI D’INFANZIA

Il contributo è concesso ai nidi d’infanzia a fronte dell’avvenuto acquisto – a far data dalla prima entrata in vigore della Convenzione – di beni e ausili necessari per la conversione parziale o totale della gestione igienica dei bambini, all’uso dei pannolini lavabili.


ART. 6 TER – AMMONTARE DEL CONTRIBUTO AI NIDI D’INFANZIA
(nota: per l'anno 2014 il contributo è riconosciuto solo ai nidi che abbiano sede nel territorio del Comune di Pasian di Prato)

Il contributo riconosciuto è pari al 25% della spesa effettuata dal nido d’infanzia per l’acquisto di beni e ausili, fino ad un massimo di € 1000,00 per ogni struttura.

ART. 6 QUATER – LIMITI PER L’OTTENIMENTO DEL BENEFICIO DA PARTE DEI NIDI D’INFANZIA

E’ consentito inoltrare una sola domanda di contributo per anno finanziario.
La presentazione di ulteriori domande di contributo negli anni successivi alla prima presentazione è ammessa, fermo restando che il contributo massimo erogabile è fissato, per ogni struttura, in € 1000,00 complessivi.

La richiesta di concessione del beneficio può riguardare anche più acquisti non contestuali di più dotazioni, purché sia raggiunta la dotazione minima di cui all’art. 2. In tal caso l’utente presenta un’unica istanza.


ART. 6 QUINQUIES – DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE I REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DEL BENEFICIO DA PARTE DEI NIDI

Al fine del riconoscimento del contributo, i nidi d’infanzia richiedenti dovranno esibire la seguente documentazione:

1. Istanza di concessione del contributo 

2. Documenti contabili intestati alla struttura comprovanti l’avvenuto acquisto di beni e ausili di cui all’art. 6-bis; tra i beni acquistati dovranno ricorrere necessariamente idonee dotazioni di pannolini lavabili;

3. Documentazione comprovante l’avvenuta conversione delle pratiche gestionali del nido all’uso dei pannolini lavabili e la diffusione di informazioni commerciali volte ad evidenziare la disponibilità di tale servizio da parte della struttura (a titolo esemplificativo: regolamento interno, volantini informativi, pubblicità e sito internet della struttura)

L’Ufficio gestore può richiedere ulteriore documentazione ai fini dell’istruttoria diretta alla verifica dei requisiti per la concessione del contributo, nonché effettuare – nei limiti consentiti dalle normative vigenti – attività di verifica nei riguardi degli esercenti presso quali è avvenuto l’acquisto.


ART. 6 SEXIES – ESTENSIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO PER I NIDI D’INFANZIA

Il contributo per i nidi d’infanzia, come regolato dagli articoli precedenti, è riconosciuto anche ai nidi familiari e alla persone fisiche autorizzate ad esercitare l’attività di tages-mutter, regolamentata dalla vigente normativa regionale.


ART. 7 – MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo, concesso e liquidato con provvedimenti del Responsabile del Servizio competente in base alla Convenzione di cui in intestazione, viene erogato ai richiedenti a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente o a mezzo di mandato di pagamento per contanti presso la Tesoreria del Comune capofila.


ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non stabilito dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni organizzative adottate dal Comune capofila, nei limiti fissati dalla Convenzione, dagli indirizzi espressi dall’Assemblea dei Sindaci della Convenzione e nell’ambito del Piano operativo approvato o modificato da quest’ultimo organo.

         

    

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